A.I.A.T.
(ASSOCIAZIONE ITALIANA AGENZIE TEATRALI)


STATUTO

 

ART.1

1. E' costituita l'Associazione Italiana Agenzie Teatrali (A.I.A.T.) con sede sociale in via Mariotti N. 1 - 48022 - LUGO (RA)Tel. 054534114-054534115 Fax - E-mail:info@associazioneaiat.it - Sito:www.associazioneaiat.it.

2. Essa, nella propria autonomia, aderisce alla Confederazione Generale del Commercio del Turismo e dei Servizi, accettandone integralmente lo statuto.

3. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici. Pu˜ aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed Internazionale in armonia con i propri scopi sociali, subordinati al parere favorevole della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi

4. La sua durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.

ART. 2

1. L'A.I.A.T. nell'interesse generale degli operatori rappresentati si prefigge di:

a) promuovere e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;

b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

c) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;

d) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario, fatto salvo il dispositivo dell'ART. 7 dello Statuto Confcommercio;

e) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) promuovere e favorire servizi di assistenza specifica di interesse per i soci;

g) a predisporre proposte di riforma della regolamentazione della professione di Agente Teatrale, anche al fine di adeguarla alle mutate condizioni di mercato;

h) ad organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazioni sia a livello nazionale che internazionale;

i) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

ART. 3

Possono essere soci dell'A.I.A.T:

a) I sindacati provinciali rappresentativi degli operatori che svolgano professionalmente ed in via esclusiva e costante l'attività di Agente Teatrale;

b) gli operatori del settore che svolgano l'attività di cui alla lettera (a) in una provincia ove non sia ancora costituito il sindacato. L'adesione degli operatori alla struttura territoriale della Confcommercio competente per territorio è condizione essenziale di unità organizzativa.

c) possono altresì far parte della Associazione, senza diritto di voto, i rappresentanti di Agenzie teatrali indicati negli atti di autorizzazione, di licenza rilasciata dalla questura. Sono eleggibili alle cariche sociali soltanto i Soci aventi diritto di voto purchè al corrente con le quote associative relative ad ogni anno sociale, che devono essere versate entro il 3O aprile dello stesso anno; trascorso inutilmente tale termine, il socio moroso è automaticamente sospeso dal diritto di voto, che riacquisterà solo dopo aver saldato l'intero ammontare di tutte le quote arretrate non versate. Le quote sociali debbono essere versate da ogni singolo intestatario di licenza di "Agenzia Teatrale" e non dalle società da essi costituite.

ART. 4

1. Per acquisire la qualifica di socio, occorre farne domanda.

2. Sulla domanda di ammissione del socio sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, delibera il Consiglio Direttivo entro 6O giorni dalla ricezione della domanda stessa.

3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata. In difetto vige il principio del silenzio assenso.

4. Contro la delibera del Consiglio direttivo è ammesso entro 3O giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

5. L'adesione impegna il socio agli effetti di legge e statutari per un biennio, con inizio dal 1¡ gennaio o dal 1¡ luglio successivi alla data di adesione.

6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso alla data dell'iscrizione.

7. La qualifica di socio comporta l'accettazione integrale del presente Statuto.

ART. 5

1. La qualità di socio si perde:

a) per scioglimento della Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria;

b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente ART.4 , comma 6;

c) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi dell'Associazione, per violazione delle norme del presente Statuto o per eventuale comportamento indegno ed immorale assunto dal socio;

d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

e) su delibera del Consiglio direttivo per mancato pagamento dei contributi sociali.

2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6

1. Sono Organi dell'A.I.A.T:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

f) il Collegio dei Sindaci;

g) il Collegio dei Probiviri.

ART.7

1. L'Assemblea dell'A.I.A.T. è composta dai presidenti dei sindacati provinciali di cui all'ART. 3 lett. a) e dagli operatori di cui all'ART. 3 lett. b).

2. Ogni Presidente di Sindacato provinciale ha diritto a tanti voti quanti sono gli operatori regolarmente inscritti al Sindacato stesso ed in regola con i contributi associativi.

3. Ogni operatore di cui all'ART. 3 lett. b) ha diritto ad un voto.

4. Per la certificazione del rapporto associativo faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo forniti dalle Ascom, eventualmente integrati da altra documentazione equipollente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ascom, per i casi in cui il predetto contributo non sia applicabile.

ART. 8

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le veci.

2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno, mediante lettera raccomandata da spedire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonchè le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengono opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei componenti l'Assemblea che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno.

5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o da almeno la metˆ dei componenti dell'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata entro 10 giorni successivi dal Collegio dei Probiviri.

6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente con preavviso di almeno tre giorni.

7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

8. Nel caso in cui i due terzi degli aventi diritto al voto ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della riunione o, comunque, quando si tratti del rinnovo di cariche sociali, di modifiche dello Statuto o discioglimento dello Statuto o scioglimento della Associazione il segretario dovrà essere un Notaio.

ART. 9

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorchè siano rappresentati il 50% più dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

2. Nella votazione palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

3. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di rappresentanti che dispongano di almeno tre quinti dei voti attributi.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di paritˆ di voti si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, si intende respinta.

5. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che un quinto degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso, nel caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.

6. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta formulata dalla maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea. In caso di parità di voto, si effettuerà apposito sorteggio.

ART. 10

1. L'Assemblea in seduta ordinaria: -stabilisce gli indirizzi di politica sindacale

-elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, 11 membri componenti il Consiglio direttivo

-elegge ogni triennio tre componenti il Collegio dei Sindaci

-elegge ogni triennio tre membri componenti il collegio dei Probiviri

-approva il bilancio consecutivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dalla Associazione

-approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l'anno solare successivo, nonchè le modalitˆ di corrisponsione

-delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonchè sulla applicazione di contribuzione straordinarie.

2. LÕAssemblea in seduta straordinaria delibera:

-le modifiche al presente Statuto

-lo scioglimento della Associazione

-la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione

-su ogni altro argomento di particolare importanza che gli Organi riterranno di sottoporre ad essa.

ART. 11

1. Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di tre anni, salvo dimissioni o decadenza verificatesi per l'assenza del titolare da tre sedute consecutive senza giustificato motivo documentato; la decadenza è deliberata dal Consiglio.

2. In caso di mancanza di un membro del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederè alla cooptazione.

ART. 12

1. IL Consiglio direttivo dell'A.I.A.T. è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea.

2. Esso è convocato dal Presidente della Associazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Probiviri.

3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, nonchè l'ordine del giorno della riunione.

5. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione pu˜ avvenire anche telefonicamente e comunque con avviso telegrafico o telefax di almeno cinque giorni.

6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti

ART. 13

1. IL Consiglio direttivo nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

a) detta i criteri d'azione della Associazione;

b) elegge nel proprio seno, triennalmente, il Presidente dell'Associazione;

c) il Presidente dell'Associazione elegge nel proprio seno, triennalmente, due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

d) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonchè il bilancio consuntivo e preventivo;

e) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;

f) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario della Associazione, che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposite delibere dello stesso Consiglio direttivo;

g) approva e modifica i regolamenti interni;

h) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

i) delibera inappellabilmente la decadenza delle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive.

ART. 14

1. IL Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare.

2. IL Presidente: -dà esecuzioni alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali; -presiede le riunioni di Consiglio; -ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti; -puo compiere tutti gli atti, che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione; -vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi, -redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed alla Assemblea; -provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva, per la loro ratifica.

ART. 15

1. IL Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal VicePresidente Vicario.

2. In caso di vacanza di carica di Presidente, ne assume le funzioni il VIcePresidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla vacanza.

3. IL Presidente e i Vicepresidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati triennali consecutivi non sono rieleggibili alla stessa carica.

ART. 16

Collegio dei Sindaci 1.

Il collegio dei Sindaci è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

2. Il collegio dei Sindaci ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio direttivo.

3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente

4. Il collegio dei Sindaci predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 17

Collegio dei Probiviri 1.

1. IL Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

2. La carica è incompatibile con ogni altra carica della Associazione.

3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino la applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

5. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.

ART. 18

1.IL patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'A.I.A.T;

b) dalle somme acquistate al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

2. I proventi della Associazione sono formati da:

a) contributi sindacali ordinari;

b) contributi sindacali integrativi;

c) contributi sindacali straordinari;

d) oblazioni volontarie;

e) proventi vari.

ART. 19

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria la quale, dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengono almeno i quattro quinti dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

ART. 20

1. IL Segretario coadiuva il Presidente in ogni atto; sovraintende alla organizzazione ed alla disciplina degli uffici e dei servizi, che egli dirige e ne risponde al Presidente ed al Consiglio; su autorizzazione del Presidente, dispone per le spese e le riscossioni ordinarie e firma la corrispondenza ordinaria; controfirma la corrispondenza dell'Associazione.